Aggiornamenti

AD OGGI NON CI SONO VARIAZIONI SUGLI ESERCIZI DI CARTEGGIO E I QUIZ D’ESAME MINISTERIALI PER LA PATENTE NAUTICA, PERTANTO RIMANE IN VIGORE IL DATABASE CONTENUTO NEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 131 DEL 31 MAGGIO 2022 A CUI FANNO RIFERIMENTO I NOSTRI MANUALI.

LE NOVITÀ DEL DECRETO N. 133 DEL 17 SETTEMBRE 2024 (DI SEGUITO ILLUSTRATE) NON SONO ANCORA STATE RIPORTATE NEI QUIZ D’ESAME PER LA PATENTE NAUTICA.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO N. 133 DEL 17 SETTEMBRE 2024

(CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO)

NOVITÀ CHE MAGGIORMENTE INTERESSANO IL DIPORTISTA

Il decreto si occupa principalmente di professioni nautiche, super-yacht, cantieristica nautica e dotazioni di sicurezza; viene inoltre istituita la patente nautica di categoria D.

Introduzione delle patenti nautiche di Categoria D (Patentino nautico)

• Tipo D1. Patente per la navigazione esclusivamente diurna, entro le sei miglia dalla costa e con motore fino a 115,6 CV (85 Kw) di potenza. Può essere conseguita dai 16 anni di età, ma solo per condurre “natanti” (unità fino a 10 metri di lunghezza), o dai 18 anni per condurre imbarcazioni fino a 12 metri. Tale abilitazione consente anche la conduzione di moto d’acqua con motori di potenza entro i sopracitati limiti.

• Tipo D2. Patente rilasciata a persone che non hanno o hanno perso i requisiti psico-fisici necessari per le patenti nautiche di categoria A, B e D1. L’abilitazione è assimilabile alla patente di tipo D1, inoltre è personalizzabile in quanto gli organi sanitari possono adattarla alle reali capacità della persona.

Esame di patente nautica

• Il candidato che ha superato la prova teorica, ma non ha superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica.

• Per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.

Velocità massime consentite

• Viene introdotto il limite di velocità di 8 nodi entro i 500 metri dalla costa.

• Viene confermato il limite di velocità di 3 nodi all’interno delle acque portuali. Tali limiti sono sempre validi salvo eventuali diverse disposizioni contenute nelle ordinanze locali.

• Viene istituito il divieto di produrre rumori molesti entro i 500 metri dalla costa.

NOVITÀ SULLE DOTAZIONI DI SICUREZZA

Vengono riviste le dotazioni di sicurezza obbligatorie, ne vengono introdotte di nuove, mentre alcune possono essere sostituite da altre equivalenti di più recente tecnologia.

N.B. A fondo pagina si riporta la nuova Tabella delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e la Tabella delle dotazioni raccomandate.

• È obbligatorio tenere a bordo copia di una tabella COLREG (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare) per il riconoscimento dei segnali visivi diurni e notturni. È sufficiente tenere a bordo uno dei nostri manuali per la patente nautica.

• Per le unità a vela è obbligatorio dotarsi di imbragatura di sicurezza con relativo penzolo (cordone ombelicale). Il mercato propone giubbotti di salvataggio dotati di tale imbracatura di sicurezza (certificata).

• I giubbotti di salvataggio devono riportare il numero di iscrizione dell’unità ed essere dotati di luce ad attivazione automatica. Dovranno essere indossati obbligatoriamente durante la navigazione notturna in solitario.

• È obbligatorio avere a bordo uno strumento di radioposizionamento (GPS).

Dotazioni di sicurezza equivalenti

• La bussola magnetica può essere sostituita da una bussola elettronica.

• Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme.

• I fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi.

• L’Epirb può essere sostituito da un telefono satellitare con tasto di emergenza.

Nuove prescrizioni relative alle zattere di salvataggio

• Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione (Epirb o telefono satellitare), possono avere a bordo la “zattera costiera” al posto della zattera oltre le 12 miglia dalla costa.

• Le unità da diporto sono esentate dall’obbligo di “zattera costiera” se dotate di battello pneumatico (tender) con le seguenti caratteristiche: marcatura CE, lunghezza superiore a 2,5 metri e omologazione per il numero di persone presenti a bordo. Tale battello va fissato in coperta, pronto all’uso (varabile a mano) e tenuto non capovolto, inoltre deve avere lo stesso kit di dotazioni di emergenza previste per la zattera costiera.

• Le unità pneumatiche (gommoni) munite di marcatura CE di categoria A, B e C sono esentate dall’obbligo di zattera costiera, purché munite di kit di sopravvivenza.

NUOVA TABELLA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

NUOVA TABELLA DELLE DOTAZIONI RACCOMANDATE

DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO

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